Disciplina Fiscale

Le Associazioni che limitano la propria attività a quella istituzionale con entrate che non concorrono alla formazione di reddito tassabile, tipo:

  • quote associative;
  • quote integrative versate dai soci per essere ammessi a usufruire di attività programmate dal sodalizio quali, ad esempio, la frequenza a corsi di formazione;
  • contributi concessi da enti pubblici o da terzi come  atti di liberalità;
  • contributi erogati da enti pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione;

sono riconosciute enti non commerciali di tipo associativo (art. 108 TUIR) e quindi defiscalizzate. Pertanto:

  • non devono richiedere l’attribuzione della partita iva ma usare solo il codice fiscale essendo considerate ‘consumatori finali’;
  • devono tenere aggiornato un libro giornale per registrarvi le entrate e le uscite, modalità utile anche per la stesura obbligatoria del rendiconto economico annuale che deve essere approvato dall’assemblea dei soci;
  • non devono presentare alla pubblica amministrazione alcun tipo di bilancio ma limitarsi a tenere a disposizione la documentazione contabile per eventuali controlli;
  • non devono presentare la dichiarazione dei redditi.