Atto costitutivo e Statuto

L’atto costitutivo è il documento tramite il quale i soci fondatori, riuniti in assemblea, sanciscono la volontà di associarsi per perseguire finalità condivise. L’atto costitutivo deve contenere i seguenti elementi:

  1. L’indicazione del giorno, mese, anno e luogo nel quale è stata svolta l’assemblea;
  2. Gli estremi dei soci fondatori: nome, cognome, residenza, codice fiscale;
  3. La denominazione del sodalizio;
  4. Le finalità  e le azioni che l’associazione potrà mettere in atto per raggiungere gli scopi sociali;
  5. La composizione del consiglio direttivo (numero e nomi dei componenti) eletto contestualmente;
  6. Lo statuto in allegato.

L’atto costitutivo deve essere firmato da tutti i soci presenti al momento della costituzione.

Lo statuto è il documento contenente le regole della vita dell’associazione e le norme che disciplinano il rapporti tra gli associati e tra questi e l’associazione stessa. Lo statuto deve contenere i seguenti elementi:

  1. Denominazione dell’associazione;
  2. Sede legale;
  3. Scopi;
  4. Patrimonio;
  5. Norme sull’ordinamento interno;
  6. Norme sull’amministrazione;
  7. Diritti e obblighi degli associati e condizioni per la loro ammissione;
  8. Norme relative all’estinzione dell’ente;
  9. Norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo.

Anche lo statuto deve essere firmato da tutti i soci presenti al momento della costituzione.

Affinché l’Associazione possa beneficiare del trattamento fiscale agevolato, è necessario che nello statuto siano chiaramente espressi i seguenti principi:

  1. Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione;
  2. L’obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico come consuntivo dell’attività svolta da porre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
  3. L’obbligo, in caso di scioglimento dell’Associazione,  di devolvere il patrimonio residuo ad altra struttura avente finalità analoghe.