Le Associazioni che limitano la propria attività a quella istituzionale con entrate che non concorrono alla formazione di reddito tassabile, tipo:
- quote associative;
- quote integrative versate dai soci per essere ammessi a usufruire di attività programmate dal sodalizio quali, ad esempio, la frequenza a corsi di formazione;
- contributi concessi da enti pubblici o da terzi come atti di liberalità;
- contributi erogati da enti pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione;
sono riconosciute enti non commerciali di tipo associativo (art. 108 TUIR) e quindi defiscalizzate. Pertanto:
- non devono richiedere l’attribuzione della partita iva ma usare solo il codice fiscale essendo considerate ‘consumatori finali’;
- devono tenere aggiornato un libro giornale per registrarvi le entrate e le uscite, modalità utile anche per la stesura obbligatoria del rendiconto economico annuale che deve essere approvato dall’assemblea dei soci;
- non devono presentare alla pubblica amministrazione alcun tipo di bilancio ma limitarsi a tenere a disposizione la documentazione contabile per eventuali controlli;
- non devono presentare la dichiarazione dei redditi.