Con la legge 7 dicembre 2000 n. 383 è stata approvata la disciplina delle associazioni di promozione sociale che introduce in modo chiaro la distinzione tra i soggetti non profit e quelli commerciali in base alle loro diverse finalità. L’art. 2 definisce di promozione sociale quelle “associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”.
La L. 383/2000 introduce il principio di utilità sociale, strettamente legato al concetto di soddisfare e migliorare un bisogno umano (di tipo culturale, ricreativo o sportivo), diverso, quindi, dal principio di concreta solidarietà, che regola la vita delle organizzazioni di volontariato (es.: Onlus) che operano a favore di terzi in situazione di bisogno o svantaggio.
La circolare ministeriale 124/E del 12.05.1998 ribadisce: “Si possono ritenere associazioni di promozione sociale quelle associazioni che promuovono la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita”.
I principali criteri distintivi delle associazioni di promozione sociale sino quindi:
- L’attività di utilità sociale
- L’assenza di scopo di lucro
- La gratuità prevalente delle prestazioni rese dai soci
- I servizi rivolti ai propri soci
Le associazioni di promozione sociale possono iscriversi nell’apposito registro regionale e stipulare convenzioni con gli enti pubblici, decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione.
Tra i soggetti interessati al riconoscimento di Aps rientrano anche i Cral aziendali, previsti dallo Statuto dei Lavoratori (purché in possesso dei requisiti richiesti).